Assegno bancario circolare

In questa sezione, cerchiamo di sviluppare il più esaustivamente possibile lo sterminato mondo dell’assegno bancario circolare e dei suoi molteplici aspetti. Il termine “assegni” è, infatti, troppo riduttivo e necessita una sua disamina punto per punto.

Assegno bancario

Pagamento assegno: Cosa succede se “a vuoto”?

Cominciamo con il trattare genericamente l’argomento. Il creditore che ha in mano un assegno (salvo truffe), oggigiorno, si ritrova con un vero e proprio titolo esecutivo, ed anche più della classica cambiale.

Con le nuove normative, infatti, il debitore insolvente non se la caverebbe solo con l’iscrizione al Cai (Centrale di allarme interbancaria) e l’esecutorietà del titolo, ma verrebbe sanzionato dalle autorità giudiziarie anche (eventualmente) in termini penali. La conseguenza negativa di aver messo un pagamento assegno a vuoto non è, quindi, riconducibile solamente all’impossibilità o difficoltà di ottenere nuovi libretti degli assegni presso altre banche.

Quanto tempo ha il debitore dopo l’assegno in protesto ?

Mediamente 60 giorni (pagamento tardivo), coprendo anche gli interessi previsti per legge, le spese legali sopportate ed una penale (solitamente il 10% dell’importo dovuto).

Due sono le possibilità di attenersi al pagamento dovuto:

  • attraverso il circuito bancario;
  • nelle mani del creditore, assicurandosi che quest’ultimo rilasci la relativa quietanza di pagamento.

E se i tempi non sono stati sufficienti ad evitare l’iscrizione al CAI che dovrebbe essere effettuata decorso il lasso utile per il pagamento tardivo?

  • Il debitore che ha adempiuto l’obbligo, dopo un anno presenta istanza di riabilitazione.
  • Il debitore che ha adempiuto l’obbligo attende lo scatto dei 5 anni, a partire dai quali in automatico la nostra specifica storia debitoria viene cancellata.

Assegni postali ed assegni bancari? Ci sono differenze?

In sostanza, non vi sono differenze fra gli assegni postalie quelli bancari tenuto conto che con la privatizzazione delle poste italiane s.p.a. la prassi gestionale si è equiparata a quella bancaria.

Considerando che di prassi commerciale (al di là dei vincoli di legge), si fanno di solito degli assegni posticipati, ovvero destinati all’incasso ad una certa data (si appone quale data di emissione quella in cui si vuole che il titolo sia versato ed in cui si prevede che vi sia disponibilità di conto corrente), più agevole per il debitore o su richiesta del creditore, vi è però una categoria particolare di assegni postali: gli assegni vidimati. Quest’ultimi sono a validità limitata, nel senso che si possono riscuotere entro 2 mesi dalla data di emissione. Decorso tale lasso di tempo, non possono più essere incassati.

Essendo l’assegno postale del tutto equivalente a quello bancario, solitamente, si possono effettuare le comuni operazioni e per il circuito bancario e per quello postale, oramai integrati e paralleli.

Smarrimento assegni? Importanti regole da rispettare

Sia che venga smarrito il blocchetto degli assegni integro o uno o più compilati, è buona regola presentare regolare denuncia di smarrimento.

In tale maniera, la cronologia di numerazione riservata per gli assegni smarriti verrà appositamente bloccata. Chiunque se ne sia appropriato, non potrà in ogni caso beneficiarne. La copia della denuncia di smarrimento, effettuata presso le forze dell’ordine, va sempre consegnata anche alla banca di riferimento.

Da ciò l’importante prassi di indicare sempre il beneficiario e compilarlo in ogni sua parte (luogo, data di emissione, beneficiario, cifre in lettere).

L’assegno è uno strumento di pagamento tipicamente non trasferibile

Indicare, quindi, il beneficiario è d’obbligo così come apporre la propria firma che, a sua volta, deve corrispondere con quella depositata in banca.

L’assegno, poi, va divenendo uno strumento di pagamento sempre più diffuso ed importante, affianco alle carte di credito, considerando le nuove normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sui limiti di pagamento in contanti.

E’ possibile un assegno atipico, ovvero trasferibile, ma a tal fine si sopporterà il pagamento di un’imposta di bollo addizionale, conto tenuto che si tratta di una richiesta specifica.

Solitamente la clausola di trasferibilità è pre-stampata sul retro. Se ciò non è previsto è diventato importantissimo, e soprattutto per importi elevati, menzionare la non trasferibilità.

Se non si è correntisti, l’incasso dell’assegno bancario circolare come è possibile?

Semplice, recandosi alla banca (tutte le filiali) emittente per l’incasso.

L’assegno posticipato è vietato per legge

E’ vero. Ma la prassi commerciale vuole che si apponga in luogo della data di emissione, quella in cui si vuole che l’assegno vada in incasso. Il divieto di legge, pertanto, è riferito solo in sostanza al tempo a partire da cui si potrà versare l’assegno in conto (la data di emissione). In alcuni casi, il debitore non indica espressamente la data, facendo affidamento ad accordi tra le parti. Ma è ben chiaro che è solo prassi commerciale e non criterio di legge.

Vi sono dei tempi medi che scorrono tra il momento della contabilizzazione dell’incasso (data di emissione) ed il momento dell’incasso fattivo, in caso di disponibilità di conto corrente:

  • 8 giorni, presso lo stesso comune di emissione;
  • 15 giorni, altrove.

Questi tempi sono importantissimi, in quanto il debitore, se il beneficiario non ha ancora riscosso l’assegno, ha il diritto a revocare il pagamento. E ciò vale ancor più per l’assegno circolare che viene così detto in quanto al portatore.

L’istituto della delega all’incasso

Anche per gli assegni, veri e propri titoli di credito, è possibile delegare un soggetto diverso da noi beneficiari all’incasso. Basta compilare il modulo (solitamente vengono offerti dalle singole banche dei fogli pre-stampanti da compilare) e depositare la firma del soggetto delegato (se non espressamente richiesto, ciò è caldamente consigliato).

L’assegno di traenza. Come funziona?

Prassi delle aziende o delle amministrazioni è emettere assegni di traenza già pre-impostati, riscuotibili dal beneficiario che dovrà apporre la doppia firma: al momento della ricezione ed al momento del versamento per incasso (cosiddetta girata da valuta di incasso).

L’assegno di traenza è per sua natura non trasferibile.

Conservare sempre la ricevuta della Distinta di versamento assegni

Al momento dell’operazione di versamento presso la banca cui si è correntisti, verrà solitamente richiesto di compilare un modulo pre-stampato con tutte le informazioni utili su soggetto emittente e sé medesimi (beneficiari). E’ buona accortezza conservare la ricevuta sino ad avvenuto incasso. L’errore è, infatti, sempre possibile e per lo meno si ha una contro-prova dell’avvenuta operazione.

Inoltre, benché come detto l’assegno tipico contenga ormai la clausola di non trasferibilità, noi beneficiari dobbiamo apporre la nostra firma anche in calce alla clausola stessa, sul retro.

Alcuni ulteriori dettagli tecnici:

In gergo tecnico, i soggetti si distinguono in: traente (colui che emette l’assegno), trattario (la banca di riferimento), beneficiario.

La girata può essere piena (è specificato sia il nome dell’emittente che quello del beneficiario) o in bianco (firma del traente, sempre richiesta).