Conto corrente cointestato

Si può decidere di aprire un conto corrente cointestato per praticità: assenza di ricorso continuo alla delega del conto e per evitare la sopportazione di spese connesse all’apertura di ulteriori rapporti di conto corrente. Non è necessario che i cointestatari siano in rapporto di parentela, o siano coniugi in quanto le esigenze pratiche possono ricondursi anche a rapporti di natura professionale.

Analizziamone le particolarità.

Conto corrente cointestato

Prassi operativa per conto corrente cointestato

Innanzitutto, prima di decidere sulle modalità di funzionamento dell’operazione di co-intestazione del conto corrente, avverrà il deposito delle firme dei singoli intestatari sul cosiddetto “specimen”, che consiste in un’apposita scheda dove vengono conservate le firme dalla banca o istituto creditore presso cui si apre il rapporto di contrattauale. Tale pratica non è trascurabile, in quanto è utile alla stessa per il controllo della regolarità delle operazioni effettuate e per evitare, il più possibile, casi di “truffa allo sportello”.

Personalizzazione margine di autonomia decisionale dei cointestatari

Generalmente l’operazione di conto cointestato viene eseguita dai coniugi, ma anche tra persone con rapporti differenti da quello famigliare. E’ da sottolineare che la co-intestazione del conto corrente coniugi, operazione gratuita, non rappresenta assolutamente un’operazione standardizzata, ma anch’essa può essere personalizzata in base alle singole esigenze, immediate o sopravvenute (possibilità di perfezionare il rapporto di con-titolarità pre-esistente in data successiva, o possibilità di sua apertura successiva).

Un caso emblematico in cui si dà o meno la stessa autonomia decisionale ai singoli è la cosiddetta scelta delle “firme disgiunte” o “firme congiunte”, e ciò per l’intera gamma di operazioni.

Nel primo caso, chiunque può gestire a sua discrezione il rapporto di conto corrente, senza la preventiva autorizzazione da parte degli altri (uno o più di uno) soggetti intestatari. D’altra parte, può essere stabilito un ventaglio preciso di operazioni entro cui limitare la piena operatività disgiunta degli intestatari e richiedere, per un certo tipo di operazioni, la presenza dell’autorizzazione di ognuno di loro.

La limitazione dei poteri decisionali dei singoli intestatari, oltre che per una certa gamma di operazioni, può essere diversificata anche in relazione all’importo della transazione che si intende porre in atto.

E’ chiaramente possibile, e senza alcun costo, passare dall’opzione a “firma disgiunta” all’opzione “a firma congiunta”, e viceversa.

Decesso e successione conto in caso uno dei due muoia

Il conto corrente passa in una fase di successione nel caso sopravvenga il decesso di un intestatario. Ciò non comporta particolari problemi in caso di “firme disgiunte”. Infatti, è nella piena autonomia decisionale di ciascuno dei co-intestatari gestire i fondi giacenti sul conto. Bisognerà solamente modificare la co-titolarità del conto, e quindi l’eredità, limitandola ai co-intestatari in vita.

Il problema sussiste, invece, in caso di “firme congiunte”. Il conto viene bloccato (in gergo tecnico: congelato e non pignorato) fino all’identificazione degli eredi legittimi che siano essi figli o il coniuge.