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Questa sezione su conto corrente scoperto è direttamente collegata, ad altre voci-chiave, trattate in spazio dedicato: fido di cassa e scoperto di cassa.
Ci preme qui sottolineare, invece, più che i dettagli tecnici delle operazioni, alcune utili informazioni di natura legale. Non bisogna confondere, in effetti, tra scoperto di conto corrente (concessione di un’apertura di credito, ovvero della possibilità di andare in rosso) e conto corrente scoperto (conto corrente in rosso).
Anche se la banca può concederci in modo fisiologico lo scoperto di conto corrente, ciò non vuol dire che non possa recedere, chiamandoci a coprire.
E’ proprio in questi casi (fido a durata indeterminata) che sia per noi che per la banca è possibile liberamente recedere dalla linea di credito contrattualmente prevista.
Ed allora, cosa succede sia in questo caso che in quello in cui semplicemente si va in rosso, ed a prescindere da un fido pre-esistente ?
Si tratta principalmente degli interessi, di solito elevati: variano dall’11% al 17%.
Per la commissione di massimo scoperto (viene applicata superata una determinata soglia massima, fissata per contratto) c’è un dettaglio normativo interessante: se il cliente riesce a rientrare e pagare il debito entro 30 giorni dalla situazione di insolvenza, può chiedere che essa non venga applicata.
Ogni banca si riserva di applicare spese addizionali, non sempre specificate a dovere. Cautelarsi sempre attraverso l’informazione sulla regolarità delle operazioni di liquidazione delle competenze a nostro carico. Ad es. è da sapere che la commissione di massimo scoperto, per legge, non può superare lo 0,5% dell’ammontare totale dell’affidamento per il trimestre di riferimento.
Ci sono delle novità, in termini di legge.
E’ possibile, infatti, per 7 giorni continuativi sconfinare, in modo non autorizzato ed indebitamente (senza alcun costo applicabile da parte delle banche) per 500 euro.
Nel caso in cui vengano superate le 500 euro, quali possono essere i costi medi da rientro?